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Art. 1 - Istituzione.

Art. 2 - Personalità Giuridica.

Art. 3 - Carattere apolitico.

Art. 4 - Sede.

Art. 5 - Scopi.

Art. 6 - Patrimonio.

Art. 7 - Rappresentanza legale.

 Art. 1 - Istituzione.

L’ordine Patriarcale della Santa Croce di Gerusalemme, rivisto nella sua struttura da Sua Eminenza il Cardinale Maximos IV. Patriarca Greco-Melkita Cattolico di Antiochia e di tutto l’Oriente. d’Alessandria e di Gerusalemme, di venerata memoria, col desiderio che la Santa Croce estenda la Sua grazia su l’intiera famiglia umana, illuminando gli uomini affinché ritrovino i valori di giustizia, di fraternità, di comprensione, di rispetto, grazie alla loro fede nel mistero della Redenzione e nella realizzazione dei comandamenti della carità che il Maestro Dio fatto Uomo ci ha lasciato: " Amatevi l’un l’altro come io vi ho amati" (Giovanni XV 12), riorganizzato nella sua struttura col presente Statuto, rielaborato in forma più moderna , al fine di perseguire in maniera più approfondita gli scopi che l’Ordine si prefissa.

 Art. 2 - Personalità Giuridica.

L’ordine Patriarcale della Santa Croce di Gerusalemme è posto sotto l’egida del Patriarcato Greco-Melkita Cattolico d’Antiochia e di tutto l’Oriente, d’Alessandria e di Gerusalemme e gode di personalità giuridica.

 Art. 3 - Carattere apolitico.

Per la sua natura e le sue finalità religiose, caritatevoli e sociali L’Ordine è apolitico.

 Art. 4 - Sede.

La sede dell’Ordine è a Gerusalemme: "Vicariat Patriarcal Grec-Melkite Catholique P.O. Box 14130 Jérusalem".

La sede del Gran Magistero è a Damasco (Siria): "Patriarcat Grec-Melkite Catholique B.P. 22249 Damas (Syrie)".

La sede del Referendario è a Roma: "Résidence Patriarcale à Santa Maria in Cosmedin – Piazza Bocca della Verità – Roma".

 Art. 5 - Scopi.

L’Ordine si propone:

• di far conoscere, per mezzo dei suoi membri, la fede e la pratica religiosa;

• di promuovere, in seno alla società contemporanea, i valori della giustizia, della fraternità, della comprensione, del rispetto e di concretizzarli con la promozione e il sostentamento delle opere e delle istituzioni religiose, culturali, caritatevoli, sociali, che sono la principale preoccupazione della Chiesa Patriarcale Greco-Melkita Cattolica d’Antiochia e di tutto l’Oriente, d’Alessandria e di Gerusalemme, in conformità con gli insegnamenti della Santa Chiesa e le direttive del Concilio Ecumenico Vaticano II;

• di offrire un aiuto morale, intellettuale e economico particolare ai fratelli dell’Oriente cristiano.

 Art. 6 - Patrimonio.

Il Patrimonio dell’Ordine è costituito dai doni, offerte e contribuzioni raccolte dagli organi centrali e periferici e dalle proprietà immobiliari acquisite o ricevute per lascito. Questo Patrimonio è amministrato dal "Consiglio d’Amministrazione".

 Art. 7 - Rappresentanza legale.

La "Rappresentanza Legale" dell’Ordine è spettante "de iure" a Sua Beatitudine il Patriarca Gran Maestro e al Governatore "ad hoc" delegato.


Art. 8 - Classi e gradi dei Cavalieri e delle Dame.

Art. 9 - Ammissioni.

Art. 10 - Procedure per le ammissioni e le promozioni.

Art. 11 - Nomine "Motu proprio".

Art. 12 - Cerimonia d’investitura.

Art. 13 - Distinzioni speciali.

Art. 14 - Partecipazione alle Cerimonie dell’Ordine e alle rappresentazioni ufficiali.

Art. 8 - Classi e gradi dei Cavalieri e delle Dame.

L’Ordine è costituito da Cavalieri e Dame ripartiti secondo le seguenti classi:

Classe dei Cavalieri dal Collare e di Dame dal Collare divisi in due categorie:

• la prima, costituita da dodici collari, ciascuno col nome di un apostolo. riservati ai Prelati di altissima dignità;

• la seconda, costituita da collari riservati esclusivamente a Capi di Stato e alle loro Consorti, al Governatore durante la nomina e a personalità della famiglia umana che hanno particolarmente meritato.

Classe dei Cavalieri divisi secondo i gradi di:

• Cavaliere di Gran Croce;

• Grande Ufficiale;

• Commendatore;

• Cavaliere.

Classe delle Dame divise secondo i gradi di:

• Dama di Gran Croce;

• Dama di Commenda con Placca;

• Dama di Commenda;

• Dama.

Art. 9 - Ammissioni.

Possono far parte dell’Ordine tutte le persone di buona volontà che, con lo spirito della cavalleria, desiderano collaborare alla realizzazione degli scopi Statutari.

Art. 10 - Procedure per le ammissioni e le promozioni.

Le proposte di nomina al titolo di Cavaliere e di Dama devono essere presentate al Governatore dai Luogotenenti, accompagnate dai seguenti documenti:

• certificato di Battesimo e/o di Matrimonio religioso;

• certificato di residenza;

• curriculum vitae;

• due fotografie formato tessera;

• lettera di presentazione del Luogotenente nella quale sarà messa in evidenza l’attività caritatevole e sociale del candidato.

Le proposte di promozione saranno presentate dal Luogotenente al Governatore, accompagnate da una relazione illustrante i meriti del postulante.

Art. 11 - Nomine "Motu proprio".

Il Patriarca Gran Maestro, dopo aver consultato il Luogotenente, può accordare "motu proprio" ammissioni e promozioni.

Il Luogotenente dovrà farne comunicazione immediata al Governatore, relazionandogli i motivi della speciale disposizione.

Art. 12 - Cerimonia d’investitura.

I Cavalieri e le Dame riceveranno l’investitura , conformemente al Cerimoniale dell’Ordine, da S.B. il Patriarca Gran Maestro o da S.E. il Monsignor Vescovo delegato "ad hoc".

Art. 13 - Distinzioni speciali.

Il Patriarca Gran Maestro può accordare distinzioni speciali a persone che hanno particolarmente meritato nei confronti della Chiesa Greco-Melkita Cattolica, le Istituzioni di Terra Santa e le opere dell’Ordine.

Queste distinzioni sono:

• La "Rosa di Gerusalemme";

Benedetta da Sua Beatitudine il Patriarca Gran Maestro durante la festa solenne dell"’Esaltazione della Santa Croce", il 14 settembre, è accordata, ogni anno, a tre Dame che si sono particolarmente distinte al servizio degli scopi dell’Ordine.

• La "Stella d ’Oro del Patriarca";

Accordata dal Patriarca Gran Maestro ai Cavalieri e Dame nonché alle Persone che hanno meritato un riconoscimento ufficiale e solenne per la loro devozione alla Chiesa Greco-Melkita Cattolica sparsa nel mondo.

• La "Croce di Terra Santa".

Accordata dal Monsignor Arcivescovo Vicario Patriarcale di Gerusalemme ai Cavalieri e alle Dame che hanno compiuto un pellegrinaggio in Terra Santa.

Art. 14 - Partecipazione alle Cerimonie dell’Ordine e alle rappresentazioni ufficiali.

I Cavalieri e le Dame sono tenuti a partecipare alle cerimonie e alle manifestazioni dell’Ordine, particolarmente quando è presente il Gran Maestro.

La partecipazione dell’Ordine a "rappresentazioni ufficiali" o a manifestazioni religiose, civili, culturali e caritatevoli, richiede l’autorizzazione del Luogotenente allorché a luogo sul territorio nazionale e il placet del Governatore se esse hanno luogo all’estero.


Art. 15 - Organi dell’Ordine.

Art. 16 - Il Patriarca Gran Maestro.

Art. 17 - Il Governatore.

Art. 18 - Il Gran Magistero.

Art. 19 - Monsignore l’Arcivescovo Gran Priore.

Art. 20 - Monsignore l’Arcivescovo Vicario Patriarcale di Gerusalemme.

Art. 21 - Monsignore l’Arcivescovo Delegato alle Opere Sociali.

Art. 22 - Monsignore l’Arcivescovo Delegato alle Istituzioni Culturali.

Art. 23 - Il Luogotenente Generale.

Art. 24 - I Consiglieri.

Art. 25 - Il Segretario Generale.

Art. 26 - 11 Cancelliere.

Art. 27 - Il Cerimoniere Ecclesiastico.

Art. 28 - Il Capo del protocollo.

Art. 29 - Il Consiglio d’Amministrazione.

Art. 30 - Dissoluzione del Gran Magistero.

Art. 31 - Trattamento di "Eccellenza".

Art. 15 - Organi dell’Ordine.

Costituiscono gli Organi dell’Ordine:

Art. 16 - Il Patriarca Gran Maestro.

Il Gran Maestro dell’Ordine è Sua Beatitudine il Patriarca Greco-Melkita Cattolico d’Antiochia e di tutto l’Oriente, d’Alessandria e di Gerusalemme, il quale:

• presiede il Gran Magistero;

• rappresenta l’Ordine e l’amministra per mezzo del Governatore, assistito dal Gran Magistero;

• firma le bolle, i decreti, le lettere di nomina dei Dignitari dell’Ordine;

• nomina i Cavalieri e le Dame dei vari gradi;

• accorda delle distinzioni speciali alle persone che hanno particolarmente meritato nei confronti del Patriarcato, delle Istituzioni di Terra Santa e dell’Ordine;

• intrattiene rapporti con le Autorità ecclesiastiche e civili dei differenti Paesi, sia direttamente, sia attraverso i Dignitari dell’Ordine.

Art. 17 - Il Governatore.

Il Governatore è nominato con una bolla del Patriarca Gran Maestro e si trova sotto la Sua diretta giurisdizione:

• esercita l’amministrazione dell’Ordine con ampi poteri;

• veglia all’esatta applicazione degli statuti e alla fedele osservanza delle direttive del Gran Magistero da parte delle Luogotenenze;

• prepara i programmi e dirige tutte le attività dell’Ordine;

• interviene direttamente nel campo disciplinare;

• mantiene rapporti diretti con i Dignitari e con i Membri dell’Ordine;

• presiede il "Consiglio di Amministrazione" del quale è diretto responsabile davanti al Patriarca Gran Maestro;

• esercita, dopo aver preso accordi preliminari con il Patriarca Gran Maestro, le funzioni di vicario;

• rappresenta l’Ordine nella giustizia;

• amministra l’Ordine in caso di vacanza della Sede Patriarcale.

Art. 18 - Il Gran Magistero.

Il Gran Magistero è presieduto dal Patriarca Gran Maestro e si compone:

• del Governatore;

• del Monsignor Arcivescovo Gran Priore;

• del Monsignor Arcivescovo Vicario Patriarcale di Gerusalemme;

• del Monsignor Arcivescovo Delegato alle Opere Sociali;

• del Monsignor Arcivescovo Delegato alle Istituzioni Culturali;

• del Luogotenente Generale;

• dei Consiglieri;

• del Segretario generale;

• del Cancelliere,

i quali resteranno nelle loro funzioni per tre anni e potranno essere riconfermati.

Il Gran Magistero assiste il Patriarca Gran Maestro nella direzione dell’Ordine e collabora col Governatore all’amministrazione dell’Ordine medesimo per la realizzazione dei suoi scopi. Il Gran Magistero è particolarmente:

• interprete delle norme statuarie e delle direttive d’amministrazione;

• l’organo che può procedere ad eventuali modifiche degli Statuti;

• il collegio che dirime le eventuali controversie e che sorveglia tutti gli atti del "Consiglio d’Amministrazione", con poteri sindacali.

Si riunisce una volta all’anno, a meno che il Patriarca Gran Maestro non trovi necessarie altre riunioni. Delibera a maggioranza semplice sui problemi della vita dell’Ordine e sulla realizzazione degli scopi statutari.

In caso di vacanza della Sede Patriarcale, i Membri del Gran Magistero restano in funzione per assistere il Governatore nel compimento delle funzioni ordinarie d’amministrazione, restando escluse le ammissioni all’Ordine e le promozioni nei diversi gradi dei Cavalieri e delle Dame.

Art. 19 - Monsignore l’Arcivescovo Gran Priore.

Monsignor l’Arcivescovo Gran Priore è la più alta Dignità spirituale dopo il Patriarca Gran Maestro. Egli è designato con bolla patriarcale. Impartisce le direttive a Loro Eccellenze i Vescovi Priori di Luogotenenza per l’assistenza religiosa e spirituale ai Cavalieri e alle Dame. Coordina l’organizzazione dei pellegrinaggi e si prende cura delle manifestazioni religiose dell’Ordine.

Presenta al Patriarca Gran Maestro i Prelati e egli Ecclesiastici in vista della loro ammissione all’Ordine con i gradi corrispondenti alla loro dignità. Deve dame conoscenza, nel medesimo tempo, al Segretario Generale, affinché possa preparare i relativi decreti.

Art. 20 - Monsignore l’Arcivescovo Vicario Patriarcale di Gerusalemme.

Rende conto periodicamente al Governatore delle esigenze del Patriarcato di Gerusalemme in vista di una programmazione più efficace delle opere e delle attività dell’Ordine in Terra Santa.

Provvede all’assistenza dei pellegrinaggi dell’Ordine ai Luoghi Santi e concede ai Cavalieri e alle Dame, pellegrini, la "Croce di Terra Santa".

Sigilla il reliquiario contenente un "frammento della roccia del Calvario" racchiuso nelle decorazioni dei Cavalieri e delle Dame.

E nominato con bolla Patriarcale.

Art. 21 - Monsignore l’Arcivescovo Delegato alle Opere Sociali.

L’Ordine Patriarcale della Santa Croce di Gerusalemme concretizza la sua assistenza sociale secondo gli scopi precedentemente indicati, con l’aiuto ai fratelli bisognosi che è alla base del Cristianesimo e che è stato, attraverso i secoli, l’onore della "Cavalleria Cristiana".

Monsignore l’Arcivescovo Delegato alle Opere Sociali sorveglia tutte le opere d’assistenza. E’ nominato con bolla patriarcale.

Art. 22 - Monsignore l’Arcivescovo Delegato alle Istituzioni Culturali.

Coordina le attività dell’Ordine nel campo delle istituzioni culturali e pone un interesse tutto particolare alla conoscenza e allo studio dei diversi riti delle Chiese Orientali, organizzando delle cerimonie, conferenze e manifestazioni varie.

Può creare, con l’approvazione del Gran Magistero, delle commissioni speciali di studio, dei seminari, delle esposizioni e delle pubblicazioni allo scopo prodotte.

E’ nominato con bolla patriarcale.

Art. 23 - Il Luogotenente Generale.

E’ nominato con decreto patriarcale e assiste il Governatore per tutto ciò che concerne l’organizzazione e il funzionamento delle Luogotenenze.

Sostituisce il Governatore in caso di assenza o d’impedimento di questi , o allorché da questi delegato.

Art. 24 - I Consiglieri.

I Consiglieri del Gran Magistero, in numero di otto, sono scelti tra i Cavalieri e le Dame dal Governatore in accordo con Monsignore L’Arcivescovo Gran Priore e sono nominati con lettera dal Patriarca Gran Maestro.

I Consiglieri sono chiamati a dare il loro parere sulle questioni più importanti riguardanti l’Ordine, ai termini delle disposizioni dell’art. 18.

Ciascun Consigliere avrà, nei quadri dell’amministrazione dell’Ordine, una funzione specifica. Questa sarà assegnata dal Governatore dopo aver consultato il Patriarca Gran Maestro e dopo aver ottenuto il Suo "placet".

Art. 25 - Il Segretario Generale.

Il Segretario Generale, nominato con lettera del Patriarca Gran Maestro, veglia:

• al funzionamento regolare del segretariato del Gran Magistero;

• alla redazione e alla conservazione dei processi verbali delle riunioni. degli atti dell’Ordine e all’organizzazione degli Archivi;

Sottopone alla firma del Patriarca Gran Maestro. le bolle, i decreti e le lettere di nomina; le consegna e vi appone il sigillo dell’Ordine;

Dirige l’ "Ufficio Stampa dell’Ordine".

Art. 26 - 11 Cancelliere.

Nominato con lettera dal Patriarca Gran Maestro. si prende cura di tutti gli atti della cancelleria:

• legalizza i documenti ufficiali dell’Ordine, le bolle. i decreti e le lettere di nomina già firmati dal Patriarca Gran Maestro;

• tiene aggiornato e conservato il "LIBRO D’ORO DEI CAVALIERI E DELLE DAME";

• firma le carte d’identità dei Membri dell’Ordine.

Art. 27 - Il Cerimoniere Ecclesiastico.

Nominato con lettera del Patriarca Gran Maestro, si prende cura delle cerimonie religiose dell’Ordine, veglia, in accordo col Capo del Protocollo alle presenze e all’assegnazione dei posti durante lo svolgimento dei riti a cui partecipano i Cavalieri e le Dame.

Aiuta Monsignore l’Arcivescovo Gran Priore a promuovere la vita spirituale dell’Ordine, intrattenendo dei rapporti con il Priore e i Cerimonieri delle Luogotenenze per la coordinazione dell’attività spirituale delle organizzazioni periferiche.

Art. 28 - Il Capo del protocollo.

Nominato con lettera del Patriarca Gran Maestro, organizza le cerimonie civili dell’Ordine, veglia agli spostamenti e al protocollo del Patriarca Gran Maestro, collabora con il Cerimoniere Ecclesiastico nel ricevere le Autorità e le Personalità alle cerimonie religiose; si prende cura dei ricevimenti dell’Ordine.

Art. 29 - Il Consiglio d’Amministrazione.

Il Patriarca Gran Maestro nomina con lettera il Consiglio d’Amministrazione costituito di sei Dignitari e presieduto dal Governatore.

Al Consiglio d’Amministrazione è affidata l’amministrazione dei beni, tanto mobili che immobili dell’Ordine, per la realizzazione degli scopi Statutari.

Perché sia valida, ciascuna decisione maggioritaria del Consiglio d’Amministrazione, dovrà essere approvata dal Patriarca Gran Maestro e ciascuna riunione dovrà essere verbalizzata e firmata da tutti i Consiglieri.

Art. 30 - Dissoluzione del Gran Magistero.

Per dei gravi motivi, il Patriarca Gran Maestro può, in ogni momento, sciogliere il Gran Magistero.

Art. 31 - Trattamento di "Eccellenza".

Il Governatore, il Luogotenente Generale e i Luogotenenti "durante il mandato" hanno diritto al titolo di "Eccellenza".


Art. 32 - Le Luogotenenze.

Art. 33 - Consiglio di Luogotenenza.

Art. 34 - Dissoluzione delle Luogotenenze e revoca delle nomine dei Dignitari.

Art. 35 - Il Luogotenente.

Art. 36 - Deliberazioni straordinarie delle Luogotenenze.

Art. 37 - Regolamenti speciali delle Luogotenenze.

Art. 38 - Annessi e modificazioni agli statuti attuali.

Art. 39 - Convocazione generale dei Luogotenenti e dei Priori.

Art. 32 - Le Luogotenenze.

L’ordine è organizzato in Luogotenenze per Nazioni.

La Luogotenenza è diretta dal Luogotenente e guidata spiritualmente da un Priore. di preferenza Vescovo.

Il Luogotenente e il Priore sono nominati con decreto del Patriarca Gran Maestro su presentazione del Governatore e di Monsignore l’Arcivescovo Gran Priore.

Art. 33 - Consiglio di Luogotenenza.

Il Consiglio di Luogotenenza è formato dai seguenti Membri:

• Luogotenente;

• Monsignor Priore;

• Segretario di Luogotenenza;

• Tesoriere;

• Cerimoniere;

• Consiglieri nel numero di sei.

Art. 34 - Dissoluzione delle Luogotenenze e revoca delle nomine dei Dignitari.

Allorché insorgessero dei gravi motivi e a seguito dell’avviso del Gran Magistero, il Patriarca Gran Maestro può sciogliere il Consiglio di Luogotenenza o revocare la nomina di uno o più Dignitari del Consiglio.

Art. 35 - Il Luogotenente.

Il Luogotenente, in accordo con Monsignore il Priore , veglia e sceglie tra i Cavalieri e le Dame della Luogotenenza i Membri del "Consiglio di Luogotenenza". Dovrà dare immediatamente comunicazione delle sue scelte al Governatore, in vista dell’approvazione necessaria.

Il Luogotenente ha l’obbligo d’inviare al Governatore e al Luogotenente Generale una relazione trimestrale sulle attività della Luogotenenza.

Il Luogotenente, in accordo con Monsignor Priore, può creare, nei quadri della Luogotenenza, delle Delegazioni Regionali che opereranno secondo le direttive stabilite dal Consiglio di Luogotenenza, facendone comunicazione al Gran Magistero.

I Delegati Regionali entreranno di diritto nel Consiglio di Luogotenenza.

Il Luogotenente deve convocare il Consiglio di Luogotenenza almeno una volta al trimestre.

Art. 36 - Deliberazioni straordinarie delle Luogotenenze.

Le deliberazioni di importanza straordinaria del Consiglio di Luogotenenza dovranno ottenere, per divenire esecutive, l’approvazione del Gran Magistero.

Art. 37 - Regolamenti speciali delle Luogotenenze.

Le Luogotenenze potranno beneficiare di un regolamento speciale, a loro proprio, alle loro opere e alle loro attività e determinante eventuali privilegi. Esso dovrà tuttavia ottenere, per avere efficacia, l’approvazione del Gran Magistero.

Art. 38 - Annessi e modificazioni agli statuti attuali.

Il Patriarca Gran Maestro, dopo aver consultato il Gran Magistero, può autorizzare le Luogotenenze ad apportare degli annessi o delle modifiche agli Statuti attuali si da rendere tali apporti necessariamente adattati alle leggi dei rispettivi paesi.

L’autorizzazione sarà data per lettera contenente il testo degli apporti e delle modifiche.

Art. 39 - Convocazione generale dei Luogotenenti e dei Priori.

Il Gran Magistero provvederà a riunire, almeno una volta nel triennio, i Luogotenenti e i Priori, per l’esame e la discussione dei differenti problemi trattati inerenti la vita e le opere dell’Ordine. 


Art. 40 - Decreti di nomina dei Cavalieri e delle Dame.

Art. 41 - Permanenza in carica.

Art. 42 - Durata delle cariche.

Art. 43 - Lingua ufficiale dell’Ordine.

Art. 44 - Festa solenne dell’Ordine.

Art. 45 - Disposizioni finali.

Art. 46 - Disposizioni transitorie: Il Referendario.

Art. 40 - Decreti di nomina dei Cavalieri e delle Dame.

I Cavalieri e le Dame sono nominati dal Patriarca Gran Maestro, per decreto portante la sua firma e il suo sigillo.

Ciascun decreto è controfirmato dal Segretario Generale che vi appone il timbro dell’Ordine e dal Cancelliere che lo registra nel “Libro d’oro dei cavalieri e delle dame”.

Art. 41 - Permanenza in carica.

Nel caso della cessazione dalla carica, qualunque sia il motivo, del Luogotenente, la permanenza in carica del Consiglio di Luogotenenza è deciso dal Governatore, dopo aver consultato il Patriarca Gran Maestro,

Art. 42 - Durata delle cariche.

Tutti i Dignitari dell’Ordine restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

La durata della carica comincia con la data d’emissione della bolla, del decreto o della lettera di nomina.

Art. 43 - Lingua ufficiale dell’Ordine.

La lingua ufficiale dell’Ordine e il francese.

Art. 44 - Festa solenne dell’Ordine.

L’ordine celebra la sua festa solenne il giorno della festa dell"’Esaltazione della Santa Croce", il 14 Settembre.

Art. 45 - Disposizioni finali.

L’entrata in vigore degli Statuti attuali abroga i precedenti Statuti e tutte le altre disposizioni contrarie.

Art. 46 - Disposizioni transitorie: Il Referendario.

Durante la fase di attivazione degli Statuti attuali un Referendario, nominato dal Patriarca Gran Maestro "ad nutum Patriarchae", e dal quale dipende direttamente, gode dei poteri straordinari necessari.

Il Referendario gode del titolo di "Eccellenza".

In vista di una organizzazione dell’Ordine più rapida ed efficiente, il Referendario, con l’accordo del Patriarca Gran Maestro, può attribuire dei compiti particolari non contemplati nei presenti Statuti.